Articolo 296 del Codice Civile

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L'articolo 296 del Codice Civile è rubricato “Consenso per l'adozione”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 296 del Codice Civile italiano: 
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.

Il secondo e terzo comma sono stati abrogati.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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