L'articolo 36 del Codice Civile è rubricato “Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 36 del Codice Civile italiano:
L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.
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