L'articolo 37 del Codice Civile è rubricato “Fondo comune”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 37 del Codice Civile italiano:
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione.
Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.
Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.