Articolo 37 del Codice Civile

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L'articolo 37 del Codice Civile è rubricato “Fondo comune”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 37 del Codice Civile italiano: 
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione.

Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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