L'articolo 38 del Codice Civile è rubricato “Obbligazioni”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 38 del Codice Civile italiano:
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
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