Articolo 38 del Codice Civile

0
L'articolo 38 del Codice Civile è rubricato “Obbligazioni”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 38 del Codice Civile italiano: 
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

Segui AvvocatoDigitale.com sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click: Seguici su YouTube

Posta un commento

0 Commenti

Posta un commento (0)