Articolo 40 Codice Civile

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L'articolo 40 del Codice Civile è rubricato “Responsabilità degli organizzatori”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 40 del Codice Civile italiano: 
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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