L'articolo 40 del Codice Civile è rubricato “Responsabilità degli organizzatori”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 40 del Codice Civile italiano:
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
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