L'articolo 39 del Codice Civile è rubricato “Comitati”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 39 del Codice Civile italiano:
I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.
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