Articolo 41 del Codice Civile

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L'articolo 41 del Codice Civile è rubricato “Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 41 del Codice Civile italiano: 
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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