L'articolo 41 del Codice Civile è rubricato “Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 41 del Codice Civile italiano:
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.
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