L'articolo 42 del Codice Civile è rubricato “Diversa destinazione dei fondi”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 42 del Codice Civile italiano:
Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.
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