L' art. 383 del Codice Civile è rubricato “ Esonero dall'ufficio ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 383 del Codice Civile italiano:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 383 del Codice Civile italiano:
Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.
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