Articolo 384 del Codice Civile

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L' art. 384 del Codice Civile è rubricato “ Rimozione e sospensione del tutore ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 384 del Codice Civile italiano:
Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazioni.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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