Articolo 421 del Codice Civile

0
L' art. 421 del Codice Civile è rubricato “ Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 421 del Codice Civile italiano:
L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'articolo 416.





Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

Segui AvvocatoDigitale.com sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click: Seguici su YouTube

Posta un commento

0 Commenti

Posta un commento (0)