L' art. 422 del Codice Civile è rubricato “ Cessazione del tutore e del curatore provvisorio ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 422 del Codice Civile italiano:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 422 del Codice Civile italiano:
Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.
Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.