Articolo 422 del Codice Civile

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L' art. 422 del Codice Civile è rubricato “ Cessazione del tutore e del curatore provvisorio ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 422 del Codice Civile italiano:
Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.





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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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