L' art. 430 del Codice Civile è rubricato “ Pubblicità ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 430 del Codice Civile italiano:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 430 del Codice Civile italiano:
Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'articolo 423.
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