Articolo 431 del Codice Civile

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L' art. 431 del Codice Civile è rubricato “ Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 43 del Codice Civile italiano:
La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato.

Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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