Articolo 436 del Codice Civile

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L' art. 436 del Codice Civile è rubricato “ Obbligo tra adottante e adottato ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 436 del Codice Civile italiano:
L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori di lui.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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