Articolo 437 del Codice Civile

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L' art. 437 del Codice Civile è rubricato “ Obbligo del donatario ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 437 del Codice Civile italiano:
Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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