L' art. 438 del Codice Civile è rubricato “ Misura degli alimenti ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 438 del Codice Civile italiano:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 438 del Codice Civile italiano:
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.
Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.
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