Articolo 438 del Codice Civile

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L' art. 438 del Codice Civile è rubricato “ Misura degli alimenti ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 438 del Codice Civile italiano:
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.

Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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