Articolo 446 del Codice Civile

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L' art. 446 del Codice Civile è rubricato “ Assegno provvisorio ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 446 del Codice Civile italiano:
Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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