Articolo 447 del Codice Civile

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L' art. 447 del Codice Civile è rubricato “ Inammissibilità di cessione e di compensazione ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 447 del Codice Civile italiano:
Il credito alimentare non può essere ceduto.

L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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