Articolo 450 del Codice Civile

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L' art. 450 del Codice Civile è rubricato “ Pubblicità dei registri dello stato civile”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 450 del Codice Civile italiano:
I registri dello stato civile sono pubblici.

Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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