Articolo 451 del Codice Civile

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L' art. 451 del Codice Civile è rubricato “ Forza probatoria degli atti ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 451 del Codice Civile italiano:
Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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