L' art. 453 del Codice Civile è rubricato “ Annotazioni ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 453 del Codice Civile italiano:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 453 del Codice Civile italiano:
Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria.
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