Articolo 455 del Codice Civile

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L' art. 455 del Codice Civile è rubricato “ Efficacia della sentenza di rettificazione ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 455 del Codice Civile italiano:
La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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