Articolo 472 del Codice Civile

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L' art. 472 del Codice Civile è rubricato “ Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 472 del Codice Civile italiano:
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni dell'articolo 394.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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