L' art. 473 del Codice Civile è rubricato “ Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 473 del Codice Civile italiano:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 473 del Codice Civile italiano:
L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.
Il presente articolo non si applica alle società
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