Articolo 473 del Codice Civile

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L' art. 473 del Codice Civile è rubricato “ Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 473 del Codice Civile italiano:
L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.

Il presente articolo non si applica alle società




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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