Articolo 475 del Codice Cvile

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L' art. 475 del Codice Civile è rubricato “Accettazione espressa”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 475 del Codice Civile italiano:
L'accettazione è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.

È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine. Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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