L' art. 476 del Codice Civile è rubricato “ Accettazione tacita ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 476 del Codice Civile italiano:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 476 del Codice Civile italiano:
L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.