Articolo 477 del Codice Civile

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L' art. 477 del Codice Civile è rubricato “ Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 477 del Codice Civile italiano:
La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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