Articolo 478 del Codice Civile

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L' art. 478 del Codice Civile è rubricato “ Rinunzia che importa accettazione ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 478 del Codice Civile italiano:
La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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