L' art. 521 del Codice Civile è rubricato “ Retroattività della rinunzia”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 521 del Codice Civile italiano:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 521 del Codice Civile italiano:
Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.
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