Articolo 522 del Codice Civile

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L' art. 522 del Codice Civile è rubricato “ Devoluzione nelle successioni legittime ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 522 del Codice Civile italiano:
Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 571. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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