Articolo 524 del Codice Civile

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L' art. 524 del Codice Civile è rubricato “ Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 524 del Codice Civile italiano:
Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare la eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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