Articolo 525 del Codice Civile

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L' art. 525 del Codice Civile è rubricato “ Revoca della rinunzia ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 525 del Codice Civile italiano:
Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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