Articolo 98 del Codice Civile

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L'articolo 98 del Codice Civile è rubricato “Rifiuto della pubblicazione”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 98 del Codice Civile italiano: 
L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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