L'articolo 98 del Codice Civile è rubricato “Rifiuto della pubblicazione”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 98 del Codice Civile italiano:
L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
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