L'articolo 99 del Codice Civile è rubricato “Termine per la celebrazione del matrimonio”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 99 del Codice Civile italiano:
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
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