Articolo 99 del Codice Civile

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L'articolo 99 del Codice Civile è rubricato “Termine per la celebrazione del matrimonio”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 99 del Codice Civile italiano: 
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.

Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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