Articolo 641 del Codice Civile

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L' art. 641 del Codice Civile è rubricato “ Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 641 del Codice Civile italiano:
Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finché questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato all'eredità un amministratore.

Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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