Articolo 643 del Codice Civile

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L' art. 643 del Codice Civile è rubricato “ Amministrazione in caso di eredi nascituri ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 643 del Codice Civile italiano:
Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità è una persona diversa.

Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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