Articolo 652 del Codice Civile

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L' art. 652 del Codice Civile è rubricato “ Legato di cosa solo in parte del testatore”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 652 del Codice Civile italiano:
Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell'articolo precedente.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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