Articolo 653 del Codice Civile

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L' art. 653 del Codice Civile è rubricato “ Legato di cosa genericamente determinata ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 653 del Codice Civile italiano:
È valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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