Articolo 655 del Codice Civile

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L' art. 655 del Codice Civile è rubricato “ Legato di cosa da prendersi da certo luogo ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 655 del Codice Civile italiano:
Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l'intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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