L' art. 657 del Codice Civile è rubricato “ Legato di cosa acquistata dal legatario ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 657 del Codice Civile italiano:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 657 del Codice Civile italiano:
Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell'articolo 686.
Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da un terzo, il legato è senza effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall'articolo 651.
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