L' art. 658 del Codice Civile è rubricato “ Legato di credito o di liberazione da debito ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 658 del Codice Civile italiano:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 658 del Codice Civile italiano:
Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.
L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.
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