L' art. 659 del Codice Civile è rubricato “ Legato a favore del creditore ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 659 del Codice Civile italiano:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 659 del Codice Civile italiano:
Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.
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