Articolo 659 del Codice Civile

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L' art. 659 del Codice Civile è rubricato “ Legato a favore del creditore ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 659 del Codice Civile italiano:
Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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