Articolo 706 del Codice Civile

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L' art. 706 del Codice Civile è rubricato “ Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il testatore può disporre che l'esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredità. In questo caso si osserva il disposto dell'articolo 733.

Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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