Articolo 707 del Codice Civile

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L' art. 707 del Codice Civile è rubricato “ Consegna dei beni all'erede”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che ne fa richiesta, i beni dell'eredità che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio.

Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l'erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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