Articolo 717 del Codice Civile

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L' art. 717 del Codice Civile è rubricato “ Sospensione della divisione per ordine del giudice ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredità o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.





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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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