L' art. 718 del Codice Civile è rubricato “ Diritto ai beni in natura”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Breve spiegazione
L’articolo 718 disciplina il caso in cui vi siano più coeredi, cioè più persone che ereditano insieme sull’attribuzione dei beni in natura.
Ad esempio, se in una famiglia composta da padre, madre e figlio muore il padre, i coeredi saranno la madre e il figlio.
L’articolo stabilisce che ciascun coerede ha diritto di ottenere la propria quota in natura, cioè attraverso l’assegnazione di beni concreti dell’eredità (mobili o immobili), e non necessariamente tramite la corresponsione del solo valore in denaro.
Esempio: se nell’eredità vi sono una casa, dei gioielli e del denaro, ogni coerede può chiedere che la propria quota sia soddisfatta attribuendogli determinati beni.
Ad esempio, un coerede può chiedere un gioiello e ricevere in denaro l’eventuale differenza necessaria per raggiungere il valore della sua quota.
Questo diritto, tuttavia, non è assoluto. La norma precisa “salve le disposizioni degli articoli seguenti”, perché gli articoli successivi regolano i casi in cui non è possibile dividere determinati beni (come gli indivisibili, art. 720) e stabiliscono i criteri per formare le porzioni e per eventuali conguagli.
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