L' art. 755 del Codice Civile è rubricato “ Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.
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