Articolo 756 del Codice Civile

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L' art. 756 del Codice Civile è rubricato “ Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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