L' art. 756 del Codice Civile è rubricato “ Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi.
Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.