Articolo 770 del Codice Civile

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L' art. 770 del Codice Civile è rubricato “ Donazione rimuneratoria”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione.

Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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